Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, e il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti gli ingegneri e gli architetti già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata sia qualora sia in atto la contribuzione e per tutta la durata del relativo periodo, sia qualora sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.